La Legge di bilancio 2023 ha elevato l’indennità, in merito al periodo di congedo di tre mesi non trasferibili e fruibili entro il sesto anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, per un solo mese tra entrambi i genitori.
L’indennità maggiorata spetta in alternativa tra i due genitori a condizione che abbiano usufruito rispettivamente del congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
In merito a questa disposizione L’INPS ha pubblicato la circ. n. 45 del 16.05.2023, con cui precisa che il mese indennizzato all’ 80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. La fruizione alternata, prevista dall’art. 34 del D.lgs. n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come il resto del congedo parentale.
Entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del D.lgs. n. 151/2001, ossia 10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi, fruibili entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento, il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta quindi così indennizzabile:
1. un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, nel limite dei 6 anni di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore). I due genitori possono eventualmente chiedere per lo stesso figlio un periodo di 15 giorni di congedo parentale, anche coincidente fra loro, esaurendo con tale ripartizione il periodo indennizzato all’ 80% della retribuzione.
In ogni caso, l’indennizzo maggiorato è riconosciuto a condizione che uno dei due genitori abbia fruito nel corso del 2023 di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis del D.lgs. n. 151/2001) oppure di congedo di paternità alternativo (art. 28 del D.lgs. n. 151/2001). Diversamente l’indennizzo è al 30% della retribuzione.
2. 8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
3. i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs. n. 151/2001, con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. In tal caso l’indennità risulta pari al 30 % della retribuzione.
Per rendere più agevole la comprensione dei criteri di operatività dell’art 34 del Testo Unico sulla maternità e paternità, così come riformato dall’art. 1, comma 359, della L. 197/2022, l’INPS fornisce con la circ. n. 45 del 16.05.2023 una serie di esempi pratici di diversa ripartizione del congedo parentale, reperibile sul sito ufficiale dell’ente.
Per richiedere il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, anziché al 30%, bisogna presentare l’apposita domanda all’INPS. La richiesta va inviata in modalità telematica tramite il sito dell’INPS, i patronati oppure chiamando il contact center. L’INPS evidenzia che l’indennità spetta solamente ai dipendenti, sono quindi escluse tutte le altre categorie di lavoratori. Pertanto, nel caso in cui solamente uno dei genitori risulti dipendente, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetterà solamente a tale genitore.