“Limitatamente ad una volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare”
L’ordinanza n.18 del presidente della Regione Vito Bardi, in tema di coronavirus prevede che per il 25 e 26 aprile e il 1 e il 3 maggio la chiusura obbligatoria delle attività̀ commerciali di vendita al dettaglio non sospese, escluse le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Rispettando le distanze di sicurezza e le norme igienico sanitarie per il confezionamento dei generi alimentari “sono comunque consentite le vendite a mezzo ordinazione tramite e-commerce e telefono, con consegna al domicilio del cliente”.
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Per quanto riguardala vendita al dettaglio di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture di ufficio, di libri e di vestiti per bambini e neonati “è consentita esclusivamente in due giorni alla settimana, nelle giornate del martedì e del venerdì, esclusi comunque i festivi e i prefestivi”, mentre è sempre consentita a domicilio nel rispetto delle regole già enunciate e all’interno delle altre attività di vendita al dettaglio non sospese, sia nell’ambito della media che della grande distribuzione, anche ricomprese nei centri commerciali”.
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E’ permessa, inoltre, “limitatamente ad una volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l’uscita per provvedere alla conduzione di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, orti e vigneti per i trattamenti fitosanitari, l’attività florovivaistica non professionale, la riproduzione vegetale e la coltivazione di colture agricole anche non permanenti ad uso familiare, nonché per la gestione e la cura degli animali”. “L’attività motoria strettamente individuale – è permessa non nei dintorni bensì – nelle immediate vicinanzedella propria abitazione, residenza o domicilio, purché nel rispetto della distanza minima di sicurezza da qualunque altra persona di almeno un metro”. L’ordinanza ammette anche “l’attività di cura e manutenzione di giardini, aree verdi e naturali pubbliche e private, comprese le aree turistiche e le aree naturali quali le spiagge, ivi comprese quelle che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle predette attività, fatto salvo il rispetto delle misure di distanziamento sociale di almeno un metro e dell’utilizzo di guanti e mascherine di protezione individuale”. Vietati categoricamente “gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico”.