La copertura assicurativa è riconosciuta a condizione che la malattia sia stata contratta durante l’attività lavorativa
Questo periodo di prolungata e generalizzata quarantena sta per finire. Quello che non andrà via facilmente saranno le conseguenze sia umane che economiche che quanto stiamo vivendo ci lascerà. È opportuno organizzarci con l’ambizione di orientare fin da ora le nostre decisioni e azioni verso lo scenario che ci troveremo presto ad affrontare sotto tantissimi profili. L’articolo 42 comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020ha previsto la copertura INAIL per gli assicurati che contraggono un’infezione da coronavirus “in occasione di lavoro”. Un’espressione, quest’ultima, che lascia intendere un’applicabilità della tutela assicurativa anche ai contagi “in itinere” e finanche ai casi di lavoro a distanza. Il datore di lavoro che non abbia adottato le misure necessarie a prevenirne il rischio, è dunque secondo il decreto anche potenzialmente responsabile penalmente anche per i reati di lesioni ai sensi dell’art. 590 c.p. e omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, laddove non abbia adottato le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio, cagionando così la malattia o morte del lavoratore. L’articolo commenta i profili penali legati alla posizione di garanzia del datore di lavoro e considera l’onere probatorio sul nesso di causalità tra il contagio e l’ambiente di lavoro, nonché l’elemento soggettivo della condotta.
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L’INAIL ha precisato nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020 che le malattie infettive e parassitarie sono pacificamente inquadrate nella categoria degli infortuni sul lavoro, a cui si debbono pertanto ricondurre anche i casi di infezione da coronavirus. Gli imprenditori e dunque i datori di lavoro hanno una importante posizione di garanzia legata prima di tutto all’art. 2087 c.c. che impone loro di tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro. A questa norma generale si affiancano poi le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro) e, in particolare, dall’art. 18, che pone a carico del datore di lavoro alcuni obblighi specifici tra cui ad esempio:
– fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
– informare il più presto i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
– astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.
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A tutto questo va aggiunto e considerato l’articolo 271 del medesimo Testo Unico, che impone l’obbligo al datore di lavoro di valutare anche il rischio biologico. Quindi al di là del Decreto cura Italia già sottovalutare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 sarebbe già di per sé motivo di sanzione penale, in forma di arresto o ammenda, a prescindere dal fatto che si siano verificati o meno degli infortuni. Oggi per qualsiasi impresa azienda o ufficio sicuramente diventa fondamentale anche il contenuto della recente normativaemergenziale, di cui è esempio l’articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020, che impone alle imprese le cui attività non sono sospese di rispettare “i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali”. Vale a dire rispettare, tra le altre, le regole quelle sulle informazioni da fornire ai dipendenti, sulle modalità e gestione degli ingressi e uscite dall’azienda, sull’accesso dei fornitori esterni, pulizia e sanificazione, sulle precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuale, sulla gestione degli spazi comuni e organizzazione aziendale, nonché sulla gestione di una persona sintomatica e sulla sorveglianza sanitaria.
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Tutto ciò premesso non è sicuramente facile dimostrareche l’eventuale infezione da Covid-19 sia avvenuta “in occasione di lavoro” e su questo puntoanche l’INAIL ha fatto sapere nella propria circolare n. 13/2020 che la copertura assicurativa è riconosciuta al lavoratore a condizione che la malattia sia stata contratta durante l’attività lavorativa, precisando chel’onere della prova è a carico dell’assicurato. Fanno eccezionealcune categorie professionali ad elevato rischio, come ad esempio gli operatori sanitari, gli operatori dei front-office, i cassieri e gli addetti alle vendite/banconisti per i quali INAIL ha introdotto una presunzione semplice di contagio d’origine professionale, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico dei datori di lavoro. Al momento, l’unica arma certa è la prevenzione, anche per i datori di lavoro, che si concretizza in: valutare con precisione i rischi di contagio da Coronavirus in azienda, e aderire in modo preciso alle indicazioni previste nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Riaprire il paese e riattivarne il cuore produttivo per scongiurare effetti devastanti sull’economia e la società è una necessità di cui siamo tutti consapevoli. Certo è che il Coronavirus rimarrà tra noi per molto tempo e gli esperti ci dicono che dovremo imparare a conviverci nel giusto modo per evitare complicanze in ogni settore, soprattutto con l’imposizione di rigide misure di sicurezza sanitaria al personale di fabbriche, uffici e negozi che anticipino qualsivoglia ulteriore spiacevole situazione.