“Importante che il Tar abbia stabilito che in zona rossa si posso attenuare le misure ove possibile”
Il Tribunale amministrativo regionale di Basilicata ha detto No alla revoca della zona rossa. Il provvedimento 00125/2021, pubblicato qualche giorno fa, ha dichiarato il ricorso, presentato da nove legali lucani sette, della provincia di Potenza e due di quella di Matera, in parte improcedibile e in parte infondato. In sintesi nel ricorso, i legali lucani, contestavano, chiamando entrambi in giudizio, il Ministero della salute nella persona pro-tempore del ministro Roberto Speranza e il presidente della giunta regionale Basilicata, Vito Bardi, la violazione e falsa applicazione dei principi di cui all’articolo 5 del trattato UE, modificato dal trattato di Lisbona del 13-12-2007, e all’articolo I-11 del Trattato 29-10-2004, che adotta una Costituzione per l’Europa; la violazione dei principi di cui agli articoli 3, 32, 97 e 117 della Costituzione ed all’articolo 1 della L. 241/1990. Violazione degli artt. 1 e 6 della L. 241/1990.I provvedimenti in questione, dove i deducenti- ricorrenti chiedevano la sospensione era due: l’ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, e quella del Presidente della Regione Basilicata numero 5 del 27 febbraio 2021,che disponeva che “con decorrenza dal 1° marzo 2021 e fino al 5 marzo 2021, la didattica a distanza. L’organo amministrativo lucano ha ritenuto improcedibile la richiesta di annullamento dell’ordinanza del presidente della regione Basilicata, Vito Bardi in quanto il provvedimento aveva una sua vigenza dal 1 marzo al 5 marzo 2021 è quindi al 10 marzo, giorno della camera di consiglio, era già improduttivo di effetti.
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Per l’ordinanza ministeriale, il collegio dei giudici amministrativi, ha ritenuto infondata l’impugnazione in quanto le ordinanze per i singoli comuni, rispetto all’intero territorio sono frutto di presupposti tecnico scientifici, ricognitivi di indici parametrici di un più elevato rischio epidemiologico. L’avvocato potentino Donatello Genovese rappresentante dei novi avvocati non si ritiene soddisfatto del provvedimento. “Onestamente non nutrivo troppe illusioni – sottolinea l’avvocato Donatello Genovese, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione – sul buon esito del processo, stante l’evoluzione della situazione epidemiologica generale, ma ritenevo che il Tar avrebbe comunque potuto accogliere il ricorso, imboccando la strada della disapplicazione del diritto interno (i decreti legge sull’emergenza Covid) perché in contrasto col “principio di proporzionalità” sancito dal Trattato dell’Unione Europea e dalla Costituzione per l’Europa, come stabilito dalle sentenze della Corte di Giustizia europea dal 1978 in poi”.
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Nel ricorso si leggeva anche un preciso pensiero quello che una zona rossa non può essere estesa a tutto il territorio se, al suo interno ci sono comuni virtuosi. “Infatti resto convinto del fatto – continua l’avvocato Donatello Genovese – che, parlando di proporzionalità, il legislatore dice (e, quindi, all’amministrazione) che le misure restrittive non debbono eccedere “quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi”, lo Stato italiano non possa prevedere, neppure con atti aventi forza di legge, che la zona rossa debba essere estesa ad un’intera regione, qualora nel suo territorio esistano numerosi comuni che, da molte settimane, sono “Covid free”, come emerge dal monitoraggio regionale”.
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Ma in questo provvedimento c’è un qualche aspetto positivo da rilevare? “Importante – conclude l’avvocato Donatello Genovese – che il Tar abbia stabilito che, una volta istituita la zona rossa, il Presidente della Regione possa, interloquendo col Ministro, far attenuare le misure restrittive su “specifiche parti del territorio regionale”, ove tecnicamente possibile”. Nessun ricorso al Consiglio di Stato è prevedibile visto che l’ordinanza del Ministro Speranza scade il prossimo 15 marzo. Sulla restrizione delle libertà sarebbe, però, giusto darsi un’occhiata ad una pronuncia coraggiosa dello scorso 27 gennaio 2021 del Tribunale penale di Reggio Emilia.