Campanaro: le ordinanze di sospensione delle lezioni in presenza sono illegittime senza i requisiti di legge
Le chiusure che alcuni sindaci avrebbero effettuato nei giorni scorsi a causa dell’aumento dei contagi nei vari comuni sono illegittime. Lo stabilisce il prefetto di Potenza Michele Campanaro che in una lettera a sindaci, a Bardi, all’Anci e agli uffici scolastici regionali e provinciali richiama tutti all’ordine chiarendo che le ordinanze che provengono da alcuni comuni con cui si dispone la temporanea sospensione delle attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado non hanno i requisiti di contingenza e urgenza, dei quali i sindaci possono avvalersi per adottare misure urgenti in materia di emergenza epidemiologica e di incolumità pubblica e sicurezza urbana previsti dalla legge e che, in ogni caso, i sindaci che hanno adottato tali misure avrebbero dovuto preventivamente comunicare la decisione al prefetto, cosa che evidentemente non è accaduta.
{module title=”bannerInArticleGoogle”}
Il prefetto fa suonare per tutti la campanella della ripresa delle lezioni in presenza, ricordando che le misure di sospensione delle lezioni si possono adottare esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus da Sars-Cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. Non basta, dunque, una impennata di contagi nella popolazione comunale per chiudere le scuole ma, secondo la legge a cui il prefetto richiama, bisogna che il focolaio si verifichi nella popolazione scolastica.
Il prefetto Campanaro nella sua lettera invita i sindaci a valutare, con urgenza, i propri provvedimenti di sospensione delle chiusure degli istituti scolastici, ricordando che, in assenza delle dovute condizioni di legge, le ordinanze di sospensione delle attività in presenza risultano connotate da palesi profili di illegittimità.