Bonetti: “Ripartiamo con proposte chiare che vogliano cambiare in meglio la vita delle nostre famiglie”
Dopo un percorso travagliato ha ottenuto il via libera del Consiglio dei ministri il Family Act, disegno di legge delega portato avanti dalla ministra per le pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. Un testo di otto articoli, che ha tra i suoi punti fondamentali un assegno mensile universale per tutti i figli fino all’età adulta, ma anche misure di riordino dei congedi parentali, importanti sconti per gli asili nella forma di detrazioni di spese sostenute per attività educative erogate da enti pubblici e privati e ancora agevolazioni per gli affitti per la prima casa per le coppie under 35 ed incentivi per il lavoro femminile. Un progetto organico composto da misure pensate per tutte le famiglie con i figli. “Finalmente una riforma integrata per le politiche familiari, per la prima volta c’è un investimento del governo su questo tema che vede le famiglie soggetti capaci di dare prospettiva all’intera comunità. Ripartiamo con proposte chiare che vogliano cambiare in meglio la vita delle nostre famiglie, un sostengo al loro ruolo educativo”, ha detto Elena Bonetti nella breve conferenza stampa a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e il ministro del Lavoro e politiche sociali, Nunzia Catalfo, dopo l’approvazione del disegno di legge sul Family Act.
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“È stata una scelta di speranza e di coraggio – ha detto Bonetti. Il ministro ha annunciato che in merito all’approvazione dell’assegno unico universale si passerà da subito attraverso il percorso parlamentare “primo passo concreto di realizzazione dell’intera proposta. Lo riteniamo un tema di trasversalità e che richieda il contributo dell’intero arco parlamentare”. L’assegno universale secondo il disegno di legge è attribuito indistintamente in una quota base a tutti nuclei familiari con uno o più figli, cui viene aggiunta una quota variabile determinata per scaglioni dall’indicatore ISEE. Nella determinazione dell’importo dell’assegno si tiene conto anche dell’età dei figli a carico. L’assegno è mensile e verrà corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età di ciascun figlio, ad eccezione della figlia o del figlio disabile per il quale non sussistono limiti di età, tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione. Nel caso di figli successivi al primo, l’assegno subirà una maggiorazione del venti per cento, così anche nel caso di figlia o figlio disabile. L’importo dell’assegno universale non concorre alla formazione del reddito imponibile, nè ai fini delle prestazioni a sostegno del reddito. Infine è prevista una clausola di salvaguardia per cui è riconosciuta una integrazione compensativa dell’importo dell’assegno diretta ad assicurare che lo stesso non risulti in ogni caso inferiore a quello in godimento al nucleo familiare prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega.
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Le misure di sostegno alle famiglie, che i decreti legislativi dovranno attuare, riguardano innanzitutto interventi di sostegno, con contributi che possono coprire anche l’intero ammontare delle rette degli asili nido, dei micronidi, delle sezioni primavera e delle scuole dell’infanzia. Previste dalla Family Act misure di sostegno per le famiglie sia per le spese sostenute per i minori affetti da patologie fisiche, ivi compresa la diagnosi di disturbo dell’apprendimento, sia per le spese documentabili per l’acquisto di libri scolastici per ciascun figlio, frequentante la scuola secondaria di primo e secondo grado, e per le spese sostenute relativamente alle gite scolastiche, all’iscrizione o abbonamento ad associazioni sportive e i corsi di lingua, arte e musica. La delega prevede un periodo di almeno 10 giorni di durata del congedo di paternità obbligatorio nei primi mesi di nascita della figlia o del figlio. Previsti inoltre un permesso retribuito, di almeno 5 ore nell’arco di un anno scolastico per i colloqui con i professori dei figli; l’introduzione di modalità flessibili nella gestione di congedi, una durata minima di 2 mesi di congedo non cedibile all’altro genitore. In sede di attuazione, si legge nel testo, si dovranno prevedere misure specifiche per un’estensione della disciplina sui congedi parentali anche ai lavoratori autonomi, tenendo conto della specificità delle singole professioni. Dovrà essere prevista la detraibilità o la deducibilità di una percentuale delle spese sostenute per gli addetti ai servizi domestici o assistenza di familiari con deficit di autonomia, assunti con contratto di lavoro subordinato, tenendo conto dell’applicazione di indici della situazione economica equivalente delle famiglie. Sono, altresì, previste misure che attuino una modulazione graduale della retribuzione del lavoratore, nei giorni di astensione per malattia del figlio nonché misure premiali per datori di lavoro che realizzino politiche atte a promuovere una piena armonizzazione tra vita privata e lavoro, quali, ad esempio, lavoro flessibile, smartworking, telelavoro e, con priorità per le lavoratrici madri fino alla maggiore età del figlio.
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Ulteriore criterio di delega prevede che sia riconosciuta priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile, ai genitori di figli con età inferiore a 14anni, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali, sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. È, infine, prevista una quota di riserva della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l’avvio delle nuove imprese start up femminili e l’accompagnamento per i primi due anni. Il piano prevede che siano applicate detrazioni fiscali delle spese documentabili sostenute per acquistare libri universitari per ciascuna figlia o figlio maggiorenne a carico, qualora non goda di altre forme di sostegno per l’acquisto dei testi universitari. Saranno inoltre previste detrazioni fiscali delle spese documentabili relative al contratto di affitto di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario ed agevolazioni fiscali per l’affitto della prima casa per le giovani coppie, di cui almeno uno dei due non abbia superato 30 anni al momento della presentazione della domanda.